Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «controllo»: il potere esercitato su una societa' ai sensi dell'art. 23 delTesto Unico Bancario; b) «contratti finanziari»: i contratti e accordi di cui all'art. 1, comma 1, lettera (o), numeri 1), 2), 3), 4) e 6) del decreto legislativo n. 180/2015 stipulati dai soggetti di cui all'art. 1 con qualsiasi tipologia di controparte, ad eccezione di quelli conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali; c) «contratti finanziari garantiti»: i contratti finanziari di cui al punto b) che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni: c1) gli obblighi derivanti da tali contratti sono garantiti da una societa' controllante di cui all'art. 1, lettera b) e c), o fanno comunque capo a tale societa'; c2) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza della suddetta societa' controllante o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultima; d) «meccanismi terminativi»: le clausole di cui all'art. 1, comma 1, lettera (ii) del decreto legislativo 180/2015; e) «G-SIBs»: le banche presenti nella lista delle Global Systemically Important Banks identificate annualmente dal Financial Stability Board (FSB), in consultazione con il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) e con le autorita' nazionali competenti; f) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), delTesto Unico Bancario. 2. Per le definizioni non espressamente indicate nel presente articolo si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo n. 180/2015.