(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
      a) «controllo»: il potere esercitato su una societa'  ai  sensi
dell'art. 23 delTesto Unico Bancario; 
      b)  «contratti  finanziari»:  i  contratti  e  accordi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera (o), numeri 1), 2),  3),  4)  e  6)  del
decreto  legislativo  n.  180/2015  stipulati  dai  soggetti  di  cui
all'art. 1 con qualsiasi tipologia di controparte,  ad  eccezione  di
quelli conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di  regolamento
titoli o con i relativi  operatori,  le  controparti  centrali  o  le
banche centrali; 
      c) «contratti finanziari garantiti»: i contratti finanziari  di
cui al punto b) che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni: 
        c1) gli obblighi derivanti da tali contratti  sono  garantiti
da una societa' controllante di cui all'art. 1, lettera b)  e  c),  o
fanno comunque capo a tale societa'; 
        c2)  il  presupposto   per   l'attivazione   dei   meccanismi
terminativi e' l'insolvenza della suddetta societa' controllante o e'
comunque determinato con  riguardo  alla  situazione  finanziaria  di
quest'ultima; 
      d) «meccanismi terminativi»: le clausole  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera (ii) del decreto legislativo 180/2015; 
      e) «G-SIBs»:  le  banche  presenti  nella  lista  delle  Global
Systemically Important Banks identificate annualmente  dal  Financial
Stability Board (FSB), in consultazione con  il  Basel  Committee  on
Banking Supervision (BCBS) e con le autorita' nazionali competenti; 
      f) «societa' finanziarie»: le  societa'  di  cui  all'art.  59,
comma 1, lettera b), delTesto Unico Bancario. 
    2. Per le definizioni non  espressamente  indicate  nel  presente
articolo si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 180/2015.