Art. 3. Riconoscimento contrattuale del potere di sospensione dei meccanismi terminativi 1. I soggetti di cui all'art. 1 non si vincolano a contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, nel caso di risoluzione dei soggetti medesimi, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dall'autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 180/2015. 2. Le banche e le societa' finanziarie che hanno sede legale in Italia e che sono controllate da uno dei soggetti di cui all'art. 1, lettera b) e c) non si vincolano a contratti finanziari garantiti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, in caso di risoluzione della societa' controllante, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dall'autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015. 3. Le societa' capogruppo di un gruppo bancario di cui all'art. 1, lettera b) assicurano che le banche e le societa' finanziarie che hanno sede legale all'estero, controllate da uno dei soggetti di cui all'art. 1, lettera b) e c), non si vincolino a contratti finanziari garantiti, disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, privi di una clausola mediante la quale, in caso di risoluzione della societa' controllante, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dalla autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015.