(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
Riconoscimento contrattuale del potere di sospensione dei  meccanismi
                             terminativi 
 
    1. I soggetti di cui all'art. 1  non  si  vincolano  a  contratti
finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi  di  una
clausola mediante la quale, nel  caso  di  risoluzione  dei  soggetti
medesimi,  la  controparte  accetta  di  subire  gli  effetti   della
sospensione temporanea dell'attivazione  dei  meccanismi  terminativi
disposta dall'autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art.
68, comma 1, del decreto legislativo n. 180/2015. 
    2. Le banche e le societa' finanziarie che hanno sede  legale  in
Italia e che sono controllate da uno dei soggetti di cui all'art.  1,
lettera b) e c) non si vincolano  a  contratti  finanziari  garantiti
disciplinati dal diritto di uno Stato terzo  privi  di  una  clausola
mediante  la  quale,  in   caso   di   risoluzione   della   societa'
controllante, la controparte accetta  di  subire  gli  effetti  della
sospensione temporanea dell'attivazione  dei  meccanismi  terminativi
disposta dall'autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art.
68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015. 
    3. Le societa' capogruppo di un gruppo bancario di  cui  all'art.
1, lettera b) assicurano che le banche e le societa' finanziarie  che
hanno sede legale all'estero, controllate da uno dei soggetti di  cui
all'art. 1, lettera b) e c), non si vincolino a contratti  finanziari
garantiti, disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, privi di  una
clausola mediante la quale, in caso  di  risoluzione  della  societa'
controllante, la controparte accetta  di  subire  gli  effetti  della
sospensione temporanea dell'attivazione  dei  meccanismi  terminativi
disposta  dalla  autorita'  di  risoluzione  competente,   ai   sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015.