Art. 4. Decorrenza 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, ai contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c), conclusi o rinnovati, anche tacitamente, a far tempo da tale data, anche sulla base di accordi quadro stipulati precedentemente. 2. Con riferimento ai contratti finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), stipulati tra G-SIBs e controparti aventi la medesima natura di G-SIB, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore del presente Provvedimento. 3. Le societa' che entrano a far parte del novero dei soggetti di cui all'art. 1 successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento applicano le relative disposizioni decorso un anno dalla data in cui esse sono sottoposte alla competenza del Comitato unico di risoluzione.