(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                             Decorrenza 
 
    1. Le disposizioni di cui all'art. 3  si  applicano,  decorso  un
anno dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, ai  contratti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c),  conclusi  o  rinnovati,
anche tacitamente, a far tempo da tale  data,  anche  sulla  base  di
accordi quadro stipulati precedentemente. 
    2. Con riferimento ai contratti finanziari  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera b), stipulati tra G-SIBs  e  controparti  aventi  la
medesima natura di G-SIB, le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
applicano dall'entrata in vigore del presente Provvedimento. 
    3. Le societa' che entrano a far parte del novero dei soggetti di
cui all'art. 1 successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente
Provvedimento applicano le  relative  disposizioni  decorso  un  anno
dalla data in cui esse sono sottoposte alla competenza  del  Comitato
unico di risoluzione.