Art. 3. Informazioni da fornire alla Consob 1. I soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'art. 5 del decreto, trasmettono alla Consob, secondo le modalita' dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese. 2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle societa' che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 7, del medesimo decreto. 3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria.