(Regolamento-art. 3)
                               Art. 3. 
                 Informazioni da fornire alla Consob 
 
    1. I soggetti indicati  nell'art.  2,  comma  2,  entro  quindici
giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'art.
5 del decreto, trasmettono alla Consob, secondo  le  modalita'  dalla
stessa indicate sul  proprio  sito  internet,  la  dichiarazione  non
finanziaria ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso
il registro delle imprese. 
    2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre
norme di legge, l'organo di controllo delle societa' che redigono  la
dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli
accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal
decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.  3,
comma 7, del medesimo decreto. 
    3. La Consob  pubblica  annualmente  sul  proprio  sito  internet
l'elenco dei soggetti  che  hanno  pubblicato  la  dichiarazione  non
finanziaria.