(Regolamento-art. 6)
                               Art. 6. 
             Criteri per l'esame, da parte della Consob, 
                  dell'informazione non finanziaria 
 
    1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'art. 9, commi
2  e  3,  del  decreto,  la  Consob  effettua  il   controllo   sulle
dichiarazioni non finanziarie su base campionaria. 
    2. L'insieme dei soggetti le cui  dichiarazioni  non  finanziarie
verranno sottoposte a controllo e' determinato annualmente sulla base
di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto  tra
l'altro: 
      a) delle segnalazioni previste dal presente  regolamento  o  da
altre norme di legge che possano essere rilevanti  per  l'informativa
non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo  o  dal  revisore
incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio; 
      b)  dei   casi   in   cui   il   revisore   designato   esprima
un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o  rilasci  una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un'attestazione; 
      c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche
amministrazioni o soggetti interessati; 
      d)  degli  elementi  acquisiti  in  relazione  agli   emittenti
assoggettati  al  controllo  sull'informativa  finanziaria  ai  sensi
dell'art. 89-quater del  regolamento  emittenti  che  possano  essere
rilevanti per l'informativa non finanziaria. 
    3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza  degli
elementi  di  cui  al  comma  2,  possa  essere  selezionato  per  il
controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri  sulla  base
dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie
verranno sottoposte a controllo  e'  determinata  sulla  base  di  un
approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione. 
    4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi
agli articoli 3 e 4 del decreto e' effettuata coerentemente  con  gli
orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2
della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 22 ottobre 2014.