Art. 6. Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria. 2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo e' determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro: a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio; b) dei casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un'attestazione; c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati; d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-quater del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria. 3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo e' determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione. 4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto e' effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.