IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla AGCI Associazione generale  cooperative  italiane  e
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata  e
che  la  successiva  raccomandata  inviata  alla  sede  legale  della
cooperativa  e'  stata  restituita  per  compiuta  giacenza  e   che,
pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Viste le note del 29 novembre 2016, del 23  maggio  2017  e  del  2
ottobre 2017 con le quali l'AGCI e' stata sollecitata a comunicare  i
nominativi di tre professionisti disposti ad assumere  l'incarico  di
commissario liquidatore della societa'  cooperativa,  gia'  richiesti
con la comunicazione di avvio del  procedimento,  assegnando  con  la
nota del 2 ottobre 2017 il termine di quindici giorni per  provvedere
in tal senso; 
  Tenuto conto che  l'AGCI  non  ha  mai  fornito  i  nominativi  dei
professionisti  disposti  ad  assumere  l'incarico   di   commissario
liquidatore della societa' cooperativa in  questione,  il  nominativo
del professionista cui  affidare  tale  incarico  e'  stato  estratto
attraverso un sistema informatico, a cura della competente  Direzione
generale,  da  un  elenco  selezionato  su  base   regionale   e   in
considerazione delle dichiarazioni di  disponibilita'  all'assunzione
dell'incarico presentate dai  professionisti  interessati,  ai  sensi
della nota in data 25 giugno 2015,  contenente  «Aggiornamento  della
banca  dati  dei  professionisti  interessati  alla  attribuzione  di
incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,  secondo
comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata nel sito internet
del Ministero; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  codice  civile,  con   contestuale   nomina   del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Cooperativa Pesce Azzurro»,  con  sede  in
Gallipoli (Lecce) (codice fiscale 03902480759), e' sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies codice civile.