Art. 3 Veterinario aziendale 1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 e' un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuita', con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale. 2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti: a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari; b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2; c) non e' in condizioni che configurino un conflitto di interessi; d) non svolge attivita' a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti. 3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c); la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall'elenco. 4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore, comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando l'apposita funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell'Allegato 3. Il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente, ricevuta la comunicazione e, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, provvede a convalidare tale informazione in BDN. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche dall'operatore. 5. Il veterinario aziendale effettua la comunicazione di cui al comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.