Art. 3 
 
 
                        Veterinario aziendale 
 
  1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo  n.  117  del  2005  e'  un  medico  veterinario,  libero
professionista,  che  opera  professionalmente  e  con  carattere  di
continuita', con un rapporto diretto con  l'operatore,  definito  con
atto formale. 
  2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti: 
    a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari; 
    b) ha partecipato in ambito ECM ad un  corso  di  formazione  per
veterinario   aziendale   organizzato   secondo   quanto    contenuto
nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2; 
    c)  non  e'  in  condizioni  che  configurino  un  conflitto   di
interessi; 
    d) non svolge  attivita'  a  favore  di  imprese  che  forniscono
servizi all'azienda  zootecnica  stessa  o  di  ditte  fornitrici  di
materie prime, materiali, prodotti o strumenti. 
  3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura
la  tenuta  di  un  elenco  pubblico  nazionale  dei  veterinari  che
soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere  a)  b)  e  c);  la
decadenza  dei  requisiti  professionali  e/o  sopraggiunte  sanzioni
disciplinari per documentate violazioni deontologiche  e/o  di  legge
possono comportare la cancellazione dall'elenco. 
  4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore,
comunica tale incarico ed ogni eventuale  modifica  o  cessazione  al
Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando
l'apposita funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale (BDN)
dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la  trasmissione  dell'Allegato
3. Il Servizio  veterinario  ufficiale  territorialmente  competente,
ricevuta la comunicazione e, previa verifica  della  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 2,  provvede  a  convalidare  tale
informazione in BDN. Tali  comunicazioni  possono  essere  effettuate
anche dall'operatore. 
  5. Il veterinario aziendale effettua la  comunicazione  di  cui  al
comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.