Art. 4 Compiti e responsabilita' del veterinario aziendale 1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell'art. 3, comma 4, e' deputato a: a) fornire all'operatore informazioni ed assistenza affinche' siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrita' dei mangimi; b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore; c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali; d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico; e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali; f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie animali; g) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza. 2. Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, all'attivita' sanitaria svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti cosi' come schematizzati nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la messa a disposizione di tali informazioni. 3. Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilita' relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.