Art. 4 
 
 
         Compiti e responsabilita' del veterinario aziendale 
 
  1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi  dell'art.  3,
comma 4, e' deputato a: 
    a) fornire all'operatore  informazioni  ed  assistenza  affinche'
siano adottate misure e iniziative volte  a  garantire  la  qualifica
sanitaria dell'azienda, anche sulla base di  programmi  disposti  dai
Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e  le  buone
condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere
animale e la salubrita' dei mangimi; 
    b) assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  riguardanti  la
notifica obbligatoria delle malattie infettive  degli  animali  e  la
comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la  salute  e
il benessere degli animali e per la  salute  umana  fatti  salvi  gli
obblighi previsti a carico dell'operatore; 
    c)  offrire   assistenza   nella   tenuta   delle   registrazioni
obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali; 
    d) fornire assistenza  e  supporto  per  la  redazione  di  piani
aziendali volontari  per  il  controllo  delle  malattie  ad  impatto
zoo-economico; 
    e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione  e  della
registrazione degli animali; 
    f) assicurare, per quanto possibile ed in  collaborazione  con  i
Servizi   veterinari   ufficiali   e    l'Istituto    zooprofilattico
sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di
morte degli animali e fornire assistenza e supporto per  il  corretto
smaltimento delle spoglie animali; 
    g)  fornire  supporto  all'operatore  per   il   rispetto   delle
disposizioni in materia di impiego dei medicinali  veterinari  e  per
assicurare  buone  pratiche  a  garanzia  di  un   uso   prudente   e
responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello  sviluppo
dell'antimicrobico-resistenza. 
  2. Il veterinario aziendale inserisce nel  Sistema  informativo  le
informazioni  in  merito  alla  gestione  sanitaria  dell'allevamento
presso  il  quale  opera,  all'attivita'   sanitaria   svolta,   agli
accertamenti eseguiti e ai trattamenti  farmacologici  prescritti  ed
effettuati da lui o da altri professionisti cosi' come  schematizzati
nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanita'  animale  e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute definisce  nel  Manuale
operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per  la
messa a disposizione di tali informazioni. 
  3. Il veterinario aziendale  incaricato  dall'operatore  assume  la
responsabilita' relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto
legislativo 6  aprile  2006,  n.  193,  e  alla  gestione  dei  piani
volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.