Art. 7 
 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono  applicabili  a
far data dall'emanazione del Manuale operativo  di  cui  al  medesimo
art. 2, comma 6. 
  2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto  se  il
veterinario aziendale  partecipa  al  corso  ECM  entro  dodici  mesi
dall'accetazione dell'incarico. 
  3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  ad  attuare  quanto  previsto  dal  presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e  con  le
relative norme di attuazione.