Art. 7 Misure transitorie 1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a far data dall'emanazione del Manuale operativo di cui al medesimo art. 2, comma 6. 2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto se il veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro dodici mesi dall'accetazione dell'incarico. 3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.