Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione delle risorse del  Fondo  di  cui  all'art.  23-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  cosi'  come  rifinanziato  dalla
legge n. 232 del 2016 nonche' delle risorse relative alle  annualita'
2016 e  2017  eccedenti  le  domande  gia'  presentate  dai  Soggetti
beneficiari  e  considerate  ammissibili   ai   sensi   del   decreto
interministeriale del 2 novembre 2016,  per  il  perseguimento  delle
seguenti finalita': 
    a) sostenere  l'aggregazione  e  l'organizzazione  economica  dei
produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e  favorire
le ricadute positive sulle produzioni agricole; 
    b) valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo; 
    c) migliorare e valorizzate la qualita' del grano duro attraverso
l'uso di sementi certificate; 
    d)   favorire   investimenti   per   la   tracciabilita'   e   la
certificazione della qualita' del grano duro. 
  2. Il presente decreto definisce in particolare: 
    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai
Soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso; 
    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto.