Art. 3 Risorse disponibili 1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualita' 2016 e 2017 eccedenti le domande gia' presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016.