Art. 3 
 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, da assegnare nel  quadro  dell'applicazione  del
presente decreto ammontano a 10 milioni di euro per l'anno  2018,  10
milioni di euro per  l'anno  2019  oltre  le  risorse  relative  alle
annualita' 2016 e 2017  eccedenti  le  domande  gia'  presentate  dai
Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi  del  decreto
interministeriale del 2 novembre 2016.