Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. Alle imprese agricole che abbiano gia' sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017, e' concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto. 2. L'aiuto spettante a ciascun Soggetto beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari. 3. L'aiuto e' concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 4. Fermo restando il limite massimo di 200 euro ad ettaro, l'importo unitario dell'aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018 e raccolto nel corso dell'anno 2018, e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale e' stata presentata domanda di aiuto. 5. L'aiuto e' riconosciuto previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualita' 2016 e 2017 eccedenti le domande gia' presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 7. Il Soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualita' 2018 e 2019.