Art. 4 
 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. Alle imprese agricole che abbiano gia'  sottoscritto,  ai  sensi
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2
novembre 2016, direttamente  o  attraverso  cooperative,  consorzi  e
Organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  di  cui   sono   socie,
Contratti di filiera di durata almeno triennale o  che  sottoscrivano
Contratti di filiera  di  durata  almeno  triennale,  direttamente  o
attraverso  cooperative,  consorzi  e  Organizzazioni  di  Produttori
riconosciute di cui  sono  socie,  entro  il  31  dicembre  2017,  e'
concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro
nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto. 
  2. L'aiuto spettante a ciascun Soggetto beneficiario e' commisurato
alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano  duro
nel limite di 50 ettari. 
  3.  L'aiuto  e'  concesso  al  Soggetto  beneficiario  nel   limite
dell'importo  massimo  di  15.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari,  alle  condizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)   n.
1408/2013  della  Commissione   del   18   dicembre   2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo. 
  4. Fermo  restando  il  limite  massimo  di  200  euro  ad  ettaro,
l'importo unitario dell'aiuto, per ciascun ettaro coltivato  a  grano
duro nel periodo  autunno/inverno  2017-2018  e  raccolto  nel  corso
dell'anno 2018, e' determinato in base al  rapporto  tra  l'ammontare
dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per
la quale e' stata presentata domanda di aiuto. 
  5. L'aiuto e' riconosciuto previa verifica, da parte  del  Soggetto
gestore,  dell'ammissibilita'  in  base  ai   requisiti   soggettivi,
oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel limite di spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 oltre le risorse relative alle annualita' 2016 e 2017  eccedenti
le domande gia' presentate dai  Soggetti  beneficiari  e  considerate
ammissibili ai sensi del decreto  interministeriale  del  2  novembre
2016, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in  ciascuno  dei
predetti anni e comunque  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente al momento  dell'autorizzazione  alla  fruizione
dell'agevolazione. 
  7. Il Soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse  disponibili  per  ciascuna
delle annualita' 2018 e 2019.