Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Qualora gli  aiuti  concessi  ai  sensi  dell'art.  4  risultino
complessivamente inferiori alle risorse stanziate,  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse  stanziate  ed  eccedenti  le
domande presentate dai soggetti beneficiari e  ammissibili  ai  sensi
del presente decreto per  le  medesime  finalita',  di  cui  all'art.
23-bis del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 novembre 2017 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali        
                                                Martina               
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
           Padoan         

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 908