(Allegato A-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                              Direttore 
 
    1. Il Direttore rappresenta  la  Scuola  ad  ogni  effetto  e  ne
garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del
complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative
finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi  di
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
    2. Esercita  tutte  le  attribuzioni  conferitegli  dal  presente
statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme  generali  e  speciali
concernenti  i  rettori  delle  universita'.   In   particolare,   il
Direttore: 
      a) e' componente di diritto del  Consiglio  di  amministrazione
federato e presiede il Senato accademico, garantendo  la  coerenza  e
l'armonizzazione delle rispettive decisioni; 
      b)  assicura  l'attuazione  delle  delibere  del  Consiglio  di
amministrazione  federato  riguardanti  la  Scuola   e   del   Senato
accademico; 
      c) esercita  funzione  di  iniziativa  e  di  promozione  delle
attivita' della Scuola; 
      d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali; 
      e) presenta al  Ministro  competente  le  relazioni  periodiche
previste per legge; 
      f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le  altre
fonti interne della Scuola; 
      g) conferisce i diplomi e gli  altri  titoli  rilasciati  dalla
Scuola; 
      h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del  Consiglio
di amministrazione federato e del Senato  accademico,  sottoponendoli
per la  ratifica  al  relativo  organo  nella  seduta  immediatamente
successiva; 
      i) propone al Consiglio di amministrazione federato  la  nomina
del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del Nucleo  di
valutazione esperto nel campo della valutazione anche in  ambito  non
accademico, non appartenente ai ruoli degli atenei federati; 
      j) propone al Consiglio di amministrazione federato  l'incarico
di Segretario generale; 
      k) valuta, su proposta del Nucleo di  valutazione  federato  le
attivita' del Segretario generale; 
      l) assicura la vigilanza sul funzionamento  delle  strutture  e
dei servizi della Scuola e informa  il  Senato  accademico  circa  il
complessivo andamento delle attivita' della Scuola; 
      m)  assicura  l'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  le
funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori ed esercita  le
funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonche' quelle
disciplinari previste dalla legge; 
      n)  esercita  le  funzioni  disciplinari  nei  confronti  degli
allievi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
      o) propone al Senato accademico la  nomina  di  un  consigliere
esterno del Consiglio di amministrazione federato previsto  dall'art.
20, primo comma, lettera d) del presente statuto; 
      p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione  ai  corsi,
quelle di diploma  e  per  la  discussione  pubblica  della  tesi  di
perfezionamento/dottorato nonche' le commissioni delle  procedure  di
selezione del personale docente e ricercatore, di  selezione  per  il
conferimento  degli  assegni  di  ricerca,  di   selezione   per   il
conferimento di incarichi di  insegnamento  e  di  selezione  per  il
conferimento di contratti di prestazioni d'opera; 
      q) nomina i componenti dei Collegi dottorali, su  proposta  dei
Consigli delle strutture accademiche di riferimento; 
      r) esercita ogni altra competenza e attribuzione  che  non  sia
assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto  e
dalle altre fonti interne. 
    3. Il Direttore, sentito il parere del Senato accademico,  nomina
un vice-direttore, scelto tra i  professori  di  prima  fascia  della
Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di  norma  a
una struttura accademica diversa  dalla  propria.  Il  vice-direttore
coadiuva  il  Direttore  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e   lo
sostituisce  in  caso  di  assenza  o   impedimento,   assumendo   la
rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno;  puo'
essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. 
    4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti
il proprio mandato, il Direttore puo' avvalersi anche di prorettori o
delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli  e  nominandoli
tra i professori ordinari e  associati  o  tra  i  ricercatori  della
Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per
un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza
del suo mandato. Ai prorettori puo' essere  attribuita  un'indennita'
di carica determinata  dal  Consiglio  di  amministrazione  federato,
sentito il Senato accademico. 
    5. Per consulenze connesse alla  progettazione  e  allo  sviluppo
delle attivita' della Scuola, il Direttore  puo'  nominare  comitati,
composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalita'
di  provata  esperienza  e  alto  profilo.  Al  medesimo  fine,  puo'
stipulare  contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  e,
comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere,  con
professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
    6. Per la trattazione di specifiche questioni il  Direttore  puo'
invitare alle riunioni degli  organi  collegiali,  senza  diritto  di
voto,  rappresentanti  di  enti  e  centri  di  ricerca  nazionali  o
internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico. 
    7. Il Direttore  e  il  vice-direttore  hanno  diritto  al  vitto
gratuito nella Scuola e a un'indennita'  di  carica  determinata  dal
Consiglio di amministrazione  federato.  Il  Direttore,  inoltre,  ha
diritto a un alloggio  gratuito  nella  Scuola.  Al  Direttore  viene
attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.