Art. 17. Direttore 1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'. In particolare, il Direttore: a) e' componente di diritto del Consiglio di amministrazione federato e presiede il Senato accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni; b) assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione federato riguardanti la Scuola e del Senato accademico; c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attivita' della Scuola; d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali; e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge; f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le altre fonti interne della Scuola; g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola; h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva; i) propone al Consiglio di amministrazione federato la nomina del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del Nucleo di valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenente ai ruoli degli atenei federati; j) propone al Consiglio di amministrazione federato l'incarico di Segretario generale; k) valuta, su proposta del Nucleo di valutazione federato le attivita' del Segretario generale; l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il Senato accademico circa il complessivo andamento delle attivita' della Scuola; m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonche' quelle disciplinari previste dalla legge; n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; o) propone al Senato accademico la nomina di un consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato previsto dall'art. 20, primo comma, lettera d) del presente statuto; p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonche' le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera; q) nomina i componenti dei Collegi dottorali, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche di riferimento; r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto e dalle altre fonti interne. 3. Il Direttore, sentito il parere del Senato accademico, nomina un vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il vice-direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; puo' essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. 4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il Direttore puo' avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico. 5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attivita' della Scuola, il Direttore puo' nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalita' di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica. 6. Per la trattazione di specifiche questioni il Direttore puo' invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico. 7. Il Direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato. Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola. Al Direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.