(Allegato A-art. 19)
                              Art. 19. 
 
          Consiglio di amministrazione federato - funzioni 
 
    1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli  effetti  di
cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto  ministeriale  n.
635 dell'8 agosto 2016 e del  decreto  ministeriale  n.  264  del  12
maggio 2017, e' istituito il Consiglio  di  amministrazione  federato
della Scuola. 
    2.  Il  Consiglio  di  amministrazione   federato   e'   l'organo
collegiale di Governo della Scuola e  degli  altri  atenei  federati.
Esso svolge le funzioni  di  programmazione  finanziaria,  economica,
patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita'  economica
- finanziaria delle attivita' di ciascun ateneo federato. 
    3. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione: 
      a) delineare gli indirizzi strategici  di  coordinamento  delle
azioni  federate  delle  tre  istituzioni,   proponendo   ai   Senati
accademici della Scuola e degli altri atenei federati  l'adozione  di
azioni finalizzate allo scopo; 
      b) esprimere parere sulle modifiche di statuto; 
      c) approvare  il  regolamento  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita', e gli altri regolamenti non di  competenza  del  Senato
accademico; 
      d) esprimere pareri sui regolamenti di  competenza  del  Senato
accademico e sul codice etico; 
      e) su  proposta  del  Direttore  e  previo  parere  del  Senato
accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il  bilancio
di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento
di programmazione triennale  e  trasmettere  copia  del  bilancio  di
previsione annuale e triennale e del conto  consuntivo  ai  ministeri
competenti; 
      f) conferire l'incarico di Segretario generale, su proposta del
Direttore, sentito il parere del Senato accademico determinandone  il
relativo  trattamento  economico  secondo  la  normativa  statale  di
riferimento; 
      g)  esercitare  la  competenza  disciplinare  relativamente  ai
professori e ricercatori,  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  n.
240/2010; 
      h) approvare il fabbisogno di personale e, per  quanto  attiene
la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata
dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico; 
      i) approvare le  proposte  del  Direttore  per  la  stipula  di
contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge
n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico; 
      j)     deliberare     in     merito     alla     sostenibilita'
economico-finanziaria  delle  decisioni  del  Senato  accademico   di
istituzione,  attivazione,  modifica  o  soppressione  di  corsi   di
perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di  laurea
magistrale e di corsi master universitari di I e di  II  livello,  di
alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri  corsi  di
studio previsti dal presente statuto; 
      k)     deliberare     in     merito     alla     sostenibilita'
economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico,  sentito
il Segretario  generale,  di  istituzione,  attivazione,  modifica  o
soppressione, di sedi e di  strutture  didattiche,  scientifiche,  di
ricerca e di supporto previsti dal presente statuto; 
      l)  deliberare,  su  proposta   del   Senato   accademico,   la
costituzione o partecipazione a  fondazioni,  consorzi,  societa'  ed
associazioni; 
      m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine  ad
accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di
collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche'  atti
relativi a diritti reali su beni immobili; 
      n) nominare i componenti del Collegio dei  revisori  dei  conti
federato  e  del  Nucleo  di  valutazione  federato,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente,  determinandone  le  indennita'  di
carica; 
      o) deliberare, previo parere del Senato accademico, gli atti di
indirizzo relativi alla complessiva gestione  ed  organizzazione  dei
servizi,    delle    risorse    strumentali    e    del     personale
tecnico-amministrativo e dirigenziale; 
      p) adottare gli atti  di  programmazione  e  di  pianificazione
generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico; 
      q) definire i criteri generali in materia di ausili  finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni  e  analoghi  oneri  a
carico di terzi; 
      r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in  materia
di    contrattazione    collettiva    integrativa    del    personale
tecnico-amministrativo e dirigenziale; 
      s) determinare, sulla base  dei  criteri  proposti  dal  Senato
accademico, l'indennita'  di  carica  di  Direttore,  vice-direttore,
presidi, prorettori, coordinatore (qualora afferente alla  Scuola)  o
vicecoordinatore (qualora  afferente  alla  Scuola)  di  Dipartimento
federato, Direttore di centro di ricerca e i gettoni di presenza  dei
componenti del  Senato  accademico  non  titolari  di  indennita'  di
carica; 
      t) determinare e ripartire tra  gli  atenei  federati  i  costi
delle indennita' di carica dei componenti del Collegio  dei  revisori
dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato,  nonche'  dei
gettoni di presenza dei componenti del Consiglio  di  amministrazione
federato, non titolari dell'indennita' di carica; 
      u)  svolgere  qualsiasi  altra  funzione  che  viene  ad   esso
attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.