Art. 19. Consiglio di amministrazione federato - funzioni 1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, e' istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola. 2. Il Consiglio di amministrazione federato e' l'organo collegiale di Governo della Scuola e degli altri atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita' economica - finanziaria delle attivita' di ciascun ateneo federato. 3. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione: a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e degli altri atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo; b) esprimere parere sulle modifiche di statuto; c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', e gli altri regolamenti non di competenza del Senato accademico; d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul codice etico; e) su proposta del Direttore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai ministeri competenti; f) conferire l'incarico di Segretario generale, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento; g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico; i) approvare le proposte del Direttore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico; j) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto; k) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentito il Segretario generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto; l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, societa' ed associazioni; m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche' atti relativi a diritti reali su beni immobili; n) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennita' di carica; o) deliberare, previo parere del Senato accademico, gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale; p) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico; q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale; s) determinare, sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico, l'indennita' di carica di Direttore, vice-direttore, presidi, prorettori, coordinatore (qualora afferente alla Scuola) o vicecoordinatore (qualora afferente alla Scuola) di Dipartimento federato, Direttore di centro di ricerca e i gettoni di presenza dei componenti del Senato accademico non titolari di indennita' di carica; t) determinare e ripartire tra gli atenei federati i costi delle indennita' di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonche' dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari dell'indennita' di carica; u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.