Art. 21. Senato accademico - funzioni 1. Il Senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio di amministrazione federato, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti. 2. In particolare, spetta al Senato accademico: a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di statuto; b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e il codice etico; c) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione federato; d) fornire al Consiglio di amministrazione federato indicazioni per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di complessiva organizzazione e sui programmi; e) emanare, su proposta del Direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola; f) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica, della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con le risorse disponibili; g) deliberare sulle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi; h) esercitare, su proposta del Direttore, le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi e decidere sulle violazioni del codice etico della Scuola; i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto; j) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca previsti dal presente statuto e garantire il coordinamento tra di loro; k) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali dei bandi di concorso; l) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e proporre allo stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e societa'; m) nominare i coordinatori dei Collegi dottorali, su proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; n) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento; o) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa; p) designare, su proposta del Direttore, il consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato; q) effettuare la nomina dei componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni per altre nomine; r) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; s) proporre al Direttore la stipula di contratti per attivita' di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 240/2010; t) esprimere parere sulla proposta del Direttore di stipulare contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010; u) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attivita' di insegnamento di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 240/2010; v) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli Organi della Scuola; w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente. 3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata e i provvedimenti sulle persone dei professori e dei ricercatori, di cui al secondo comma, lettera g) del presente articolo, la composizione del Senato e' ristretta: a) ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone; b) ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone; c) ai soli professori e ricercatori, per la proposta di chiamata dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone. 4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere s) e t), del presente articolo, la composizione del Senato e' ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia. 5. Il Senato accademico, su proposta del Direttore, puo' essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.