(Allegato A-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                    Senato accademico - funzioni 
 
    1. Il  Senato  accademico  sviluppa,  coordina  e  armonizza  gli
indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e
della  ricerca.  Svolge  funzione  di  raccordo  tra   le   strutture
accademiche e in generale tra le  strutture  della  Scuola.  Esercita
funzioni consultive nei confronti del Direttore e  del  Consiglio  di
amministrazione federato, su ogni argomento che viene  sottoposto  al
suo esame e in tutti i casi  previsti  dal  presente  statuto  e  dai
regolamenti. 
    2. In particolare, spetta al Senato accademico: 
      a)  approvare,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,   le
modifiche di statuto; 
      b) approvare, a maggioranza assoluta dei  componenti,  tutti  i
regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del Consiglio di
amministrazione federato, e il codice etico; 
      c) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio
di amministrazione federato; 
      d) fornire al Consiglio di amministrazione federato indicazioni
per la programmazione strategica,  la  programmazione  triennale  del
personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in
materia di complessiva organizzazione e sui programmi; 
      e) emanare, su proposta del Direttore,  le  direttive  generali
contenenti gli indirizzi strategici della Scuola; 
      f)  adottare  gli  atti  inerenti   la   programmazione   della
didattica,  della  ricerca  e  sulla  terza  missione  universitaria,
compatibilmente con le risorse disponibili; 
      g) deliberare sulle procedure di reclutamento di  professori  e
ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni  questione  a  essi
relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi; 
      h)  esercitare,  su  proposta  del   Direttore,   le   funzioni
disciplinari nei confronti degli allievi e decidere sulle  violazioni
del codice etico della Scuola; 
      i)  deliberare  sulla  istituzione,  attivazione,  modifica   o
soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e  di  dottorato  di
ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master  universitari
di I e di II livello,  di  alta  formazione  e  formazione  continua,
nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto; 
      j)  deliberare  sulla  istituzione,  attivazione,  modifica   o
soppressione, di sedi e di  strutture  didattiche,  scientifiche,  di
ricerca previsti dal presente statuto e  garantire  il  coordinamento
tra di loro; 
      k) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili,  su
proposta dei Consigli delle  strutture  accademiche,  il  numero  dei
posti di  allievo  ordinario  e  di  perfezionamento  e  definendo  i
contenuti principali dei bandi di concorso; 
      l) deliberare su tutti gli  accordi  e  le  convenzioni,  salvo
quelli di competenza del Consiglio  di  amministrazione  federato,  e
proporre allo stesso la partecipazione della Scuola  a  associazioni,
consorzi, fondazioni e societa'; 
      m) nominare i coordinatori dei Collegi dottorali,  su  proposta
del Consiglio della struttura accademica di riferimento; 
      n) deliberare sulle  lingue  straniere  di  cui  far  impartire
l'insegnamento,  sull'istituzione  di  centri  per  l'insegnamento  e
l'apprendimento  delle  lingue  straniere  e  sulle  norme   generali
relative al loro funzionamento; 
      o) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa; 
      p) designare, su proposta del Direttore, il consigliere esterno
del Consiglio di amministrazione federato; 
      q)  effettuare  la  nomina  dei  componenti  del  Collegio   di
disciplina, di commissioni per le materie  di  sua  competenza  e  le
designazioni per altre nomine; 
      r) proporre al corpo elettorale con maggioranza di  almeno  due
terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia  al  Direttore  non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 
      s) proporre al Direttore la stipula di contratti per  attivita'
di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai  sensi  dell'art.  23,  primo
comma, della legge n. 240/2010; 
      t) esprimere parere sulla proposta del Direttore  di  stipulare
contratti per attivita'  di  insegnamento  con  docenti,  studiosi  o
professionisti stranieri di chiara fama di  cui  all'art.  23,  terzo
comma, della legge n. 240/2010; 
      u) autorizzare  le  procedure  selettive  per  la  stipula  dei
contratti per attivita' di insegnamento di cui all'art.  23,  secondo
comma, della legge n. 240/2010; 
      v) esprimere i pareri e formulare le proposte  richiesti  dagli
Organi della Scuola; 
      w)  svolgere  ogni  altra  funzione  prevista  dalla  normativa
vigente. 
    3. Relativamente  alle  deliberazioni  inerenti  le  proposte  di
chiamata e  i  provvedimenti  sulle  persone  dei  professori  e  dei
ricercatori, di  cui  al  secondo  comma,  lettera  g)  del  presente
articolo, la composizione del Senato e' ristretta: 
      a) ai soli professori di  prima  fascia,  per  la  proposta  di
chiamata dei  professori  di  prima  fascia  e  per  i  provvedimenti
relativi alle loro persone; 
      b) ai soli  professori  di  prima  e  seconda  fascia,  per  la
proposta di chiamata  dei  professori  di  seconda  fascia  e  per  i
provvedimenti relativi alle loro persone; 
      c) ai  soli  professori  e  ricercatori,  per  la  proposta  di
chiamata dei ricercatori e per i  provvedimenti  relativi  alle  loro
persone. 
    4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al  secondo
comma, lettere s) e t), del presente articolo,  la  composizione  del
Senato e' ristretta ai soli professori di prima fascia e  di  seconda
fascia. 
    5. Il Senato accademico, su proposta del Direttore,  puo'  essere
convocato   per   discutere   particolari   temi,    estendendo    la
partecipazione ai soggetti interessati.