(Allegato A-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                  Senato accademico - composizione 
 
    1. Il Senato accademico e' composto da: 
      a) il Direttore, che lo presiede; 
      b) il vice-direttore; 
      c) i presidi delle due Classi e il preside del Dipartimento  di
Scienze politico-sociali; 
      d) il preside dell'Istituto Carlo Azeglio Ciampi; 
      e) quattro rappresentanti dei professori ordinari o  associati,
uno  per  ciascuna  area  disciplinare  presente  alla  Scuola,   non
rappresentata dai professori di cui alla lettera c); 
      f)  un  ricercatore  rappresentante  dei  ricercatori  e  degli
assegnisti di ricerca; 
      g) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari; 
      h)   un   rappresentante   degli   allievi   dei    corsi    di
perfezionamento/dottorato; 
      i) un rappresentante del personale tecnico amministrativo. 
    2. Le modalita' di elezione  sono  disciplinate  dal  regolamento
elettorale, approvato dal Senato accademico, che stabilisce anche  il
peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi
sono eletti ogni  biennio.  Per  l'elezione  del  rappresentante  dei
ricercatori e assegnisti di ricerca  questi  ultimi  possiedono  solo
l'elettorato attivo, con voto ponderato. 
    3. Qualora, per qualunque motivo, un componente  eletto  venga  a
cessare o perda la qualifica prevista per  la  propria  elezione,  e'
automaticamente sostituito dal  primo  dei  non  eletti.  La  mancata
elezione  di  uno  o  piu'  componenti  non  impedisce  la   regolare
costituzione  del  Senato  accademico.  Il  quorum   strutturale   e'
costituito  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  Senato
accademico. 
    4.  In  caso  di  assenza  o  impedimento   del   Direttore,   il
vice-direttore della Scuola assume la funzione di presidente. 
    5. Il Segretario generale partecipa alle riunioni  senza  diritto
di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante. 
    6. Il Senato accademico e' costituito con decreto del Direttore e
dura in carica un biennio  accademico.  Il  mandato  dei  consiglieri
eletti puo' essere rinnovato per una sola volta, salvo  per  le  aree
scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo e' costituito da
un solo docente. 
    7. La convocazione del Senato avviene almeno due volte in un anno
accademico. 
    8. I componenti eletti che risultano assenti non  giustificati  a
tre sedute consecutive  sono  dichiarati  decaduti  con  decreto  del
Direttore.