Art. 22. Senato accademico - composizione 1. Il Senato accademico e' composto da: a) il Direttore, che lo presiede; b) il vice-direttore; c) i presidi delle due Classi e il preside del Dipartimento di Scienze politico-sociali; d) il preside dell'Istituto Carlo Azeglio Ciampi; e) quattro rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno per ciascuna area disciplinare presente alla Scuola, non rappresentata dai professori di cui alla lettera c); f) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca; g) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari; h) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato; i) un rappresentante del personale tecnico amministrativo. 2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio. Per l'elezione del rappresentante dei ricercatori e assegnisti di ricerca questi ultimi possiedono solo l'elettorato attivo, con voto ponderato. 3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione del Senato accademico. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Senato accademico. 4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il vice-direttore della Scuola assume la funzione di presidente. 5. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Senato accademico e' costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti puo' essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo e' costituito da un solo docente. 7. La convocazione del Senato avviene almeno due volte in un anno accademico. 8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Direttore.