(Allegato A-art. 26)
                              Art. 26. 
 
            Elettorato passivo per le cariche accademiche 
 
    1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di  Direttore,
di  preside,  di  coordinatore  e  vicecoordinatore  di  Dipartimento
federato, di componente del Senato accademico e di  Coordinatore  dei
collegi dottorali e' riservato a coloro che assicurano un  numero  di
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data
di collocamento a riposo.