Art. 26. Elettorato passivo per le cariche accademiche 1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di Direttore, di preside, di coordinatore e vicecoordinatore di Dipartimento federato, di componente del Senato accademico e di Coordinatore dei collegi dottorali e' riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.