Art. 28. Strutture accademiche 1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola. 2. Le Classi sono sede dei corsi indicati nell'art. 5; il Dipartimento di Scienze politico-sociali e' sede di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi ci cui all'art. 5 comma 2 lettere b)-e); l'Istituto Carlo Azeglio Ciampi e' sede di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e di formazione post dottorale. 3. A tali strutture puo' essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010. 4. Sono organi delle Classi e del Dipartimento di Scienze politico-sociali: a) i presidi; b) i Consigli.