Art. 31. Commissioni paritetiche docenti-studenti 1. All'interno di ciascun Consiglio delle quattro strutture accademiche viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. 2. Tale commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' della qualita' del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio. 3. Ciascuna commissione e' composta da professori designati dal Senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi gia' eletti in Consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola. In mancanza di rappresentanti degli allievi di una o piu' aree, l'Assemblea degli allievi individuera' gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate. 4. Ciascuna commissione e' costituita con decreto del Direttore ed e' presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa. 5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.