(Allegato A-art. 31)
                              Art. 31. 
 
              Commissioni paritetiche docenti-studenti 
 
    1. All'interno  di  ciascun  Consiglio  delle  quattro  strutture
accademiche    viene    istituita    una    Commissione    paritetica
docenti-studenti. 
    2. Tale commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta
formativa e della qualita' della didattica,  nonche'  della  qualita'
del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
individua indicatori per la valutazione dei risultati  delle  stesse;
formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio. 
    3. Ciascuna commissione e' composta da professori  designati  dal
Senato accademico e da  un  uguale  numero  di  rappresentanti  degli
allievi gia' eletti in Consiglio, in modo da  rispettare  le  diverse
aree  scientifico-disciplinari   della   Scuola.   In   mancanza   di
rappresentanti degli allievi di una o piu'  aree,  l'Assemblea  degli
allievi  individuera'  gli  allievi  appartenenti   alle   aree   non
rappresentate. 
    4. Ciascuna commissione e' costituita con decreto  del  Direttore
ed e' presieduta da uno dei professori designati,  che  viene  eletto
dalla componente studentesca della commissione stessa. 
    5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti  si  riunisce
almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in  un  anno
accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.