(Allegato A-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                        Dipartimenti federati 
 
    1. La Scuola puo' istituire, in collaborazione con altri  atenei,
altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati. 
    2.  L'istituzione  dei  Dipartimenti  federati  e'  disposta,  su
proposta del Senato  accademico,  dal  Consiglio  di  amministrazione
federato   che   approva   anche   un   regolamento   che   definisce
l'organizzazione, la nomina del Coordinatore e del  vicecoordinatore,
la  composizione  del  Consiglio,  l'afferenza   dei   professori   e
ricercatori,  la  sede  amministrativa  e  il   funzionamento   della
struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto. 
    3. Le risorse umane, strumentali e  finanziarie  necessarie  allo
svolgimento  delle  attivita'  dipartimentali  sono  individuate   in
apposite  convenzioni  approvate  dal  Consiglio  di  amministrazione
federato degli atenei partecipanti al Dipartimento, su  proposta  del
Senato accademico.