Art. 33. Dipartimenti federati 1. La Scuola puo' istituire, in collaborazione con altri atenei, altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati. 2. L'istituzione dei Dipartimenti federati e' disposta, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione federato che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina del Coordinatore e del vicecoordinatore, la composizione del Consiglio, l'afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto. 3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione federato degli atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del Senato accademico.