Art. 40. Corsi di alta formazione 1. La Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. 2. Puo' altresi' istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico. 3. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo. 4. La Scuola puo' istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola puo' prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.