(Allegato A-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                      Corsi di alta formazione 
 
    1. La Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea
e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione  con  enti
pubblici e privati. 
    2. Puo' altresi' istituire master  universitari  di  primo  e  di
secondo livello, successivi al conseguimento  della  laurea  e  della
laurea magistrale, finalizzati a fornire, per  profili  professionali
determinati, una specializzazione  approfondita  e  di  alto  livello
scientifico. 
    3. Un apposito  regolamento,  approvato  dal  Senato  accademico,
disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli  stage  e  dei
master,  i  requisiti  per  l'ammissione  e  le  condizioni  per   il
conseguimento del relativo titolo. 
    4. La Scuola puo' istituire corsi di dottorato di ricerca,  anche
in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola puo' prevedere,
nel  rispetto  dell'ordinamento   giuridico,   specifici   corsi   di
specializzazione  per  la  formazione  all'insegnamento  dei   propri
allievi interni, anche attraverso attivita'  di  tirocinio  didattico
nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante
e  possa  costituire  titolo  per  l'ammissione   ai   corrispondenti
concorsi.