Art. 42. Titoli 1. La Scuola rilascia: a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico; b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici, conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame di licenza, secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento didattico; c) il titolo di PhilosophiƦ Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 38 del presente statuto e superato il relativo esame finale secondo le modalita' stabilite dal regolamento dei corsi di perfezionamento. 2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 39, 40 e 41, rilascia: a) la laurea di secondo livello, congiuntamente agli atenei federati e/o ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 39; b) il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale; c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame; d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformita' alla legislazione vigente.