(Allegato A-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                               Titoli 
 
    1. La Scuola rilascia: 
      a) il  diploma  di  primo  livello  agli  allievi  che  abbiano
soddisfatto  i  loro  obblighi  didattici  e  conseguito  la   laurea
universitaria,  secondo  le  modalita'  stabilite   dal   regolamento
didattico; 
      b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano soddisfatto i
loro  obblighi  didattici,  conseguito   la   laurea   magistrale   e
successivamente  superato  il  relativo  esame  di  licenza,  secondo
modalita' e termini stabiliti dal regolamento didattico; 
      c) il titolo di PhilosophiƦ Doctor (Ph.D.) di  cui  all'art.  4
della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di
perfezionamento di cui all'art. 38 del presente statuto e superato il
relativo esame finale secondo le modalita' stabilite dal  regolamento
dei corsi di perfezionamento. 
    2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi  di  cui
agli articoli 39, 40 e 41, rilascia: 
      a) la laurea di secondo  livello,  congiuntamente  agli  atenei
federati e/o ad altro ateneo, agli allievi che  abbiano  compiuto  il
relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 39; 
      b) il titolo di dottore di ricerca  (Ph.D.)  agli  allievi  che
abbiano compiuto  il  relativo  corso  di  dottorato  e  superato  il
relativo esame finale; 
      c) il diploma di master universitario di  primo  o  di  secondo
livello agli allievi che abbiano compiuto con  profitto  il  relativo
corso di studi e superate le relative prove d'esame; 
      d) altri diplomi e attestati previsti dai  precedenti  articoli
in conformita' alla legislazione vigente.