(Allegato A-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                         Ph.D. honoris causa 
 
    1. La Scuola puo' conferire  il  diploma  di  PhilosophiƦ  Doctor
honoris causa a persone di chiara fama nelle  scienze  matematiche  e
naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa  e'  assunta  dal
Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima
e di seconda fascia, previa proposta del  Consiglio  della  struttura
accademica  di  riferimento;  essa  deve  essere  adottata   con   la
maggioranza dei due terzi dei componenti  e  approvata  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.