Art. 43. Ph.D. honoris causa 1. La Scuola puo' conferire il diploma di PhilosophiƦ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa e' assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.