Art. 46. Diritti degli allievi 1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato. 2. Gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato. 3. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro status e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti. 4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Universita' di riferimento e/o alla Regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Universita' statali e dalle Regioni. E' fatta salva l'applicazione di speciali discipline previste dalle normative internazionali. 5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico degli allievi. 6. Conformemente all'art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e smi, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento. 7. La Scuola puo' istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.