(Allegato A-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                        Diritti degli allievi 
 
    1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono  dell'alloggio  e
del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico
il cui ammontare  e'  fissato  di  anno  in  anno  dal  Consiglio  di
amministrazione federato. 
    2. Gli allievi del  corso  di  perfezionamento  usufruiscono  del
vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il  cui
ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione
federato. 
    3. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro status
e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti. 
    4. I contributi e le borse di cui ai commi  precedenti  includono
il  rimborso  totale  o  parziale  delle  tasse   dovute   e   pagate
all'Universita' di riferimento e/o alla Regione. Essi sono  soggetti,
ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio
erogate dalle Universita' statali e dalle  Regioni.  E'  fatta  salva
l'applicazione  di  speciali  discipline  previste  dalle   normative
internazionali. 
    5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi  di
perfezionamento della Scuola non comportano  alcuna  contribuzione  a
carico degli allievi. 
    6. Conformemente all'art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e
smi, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli
allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui  disciplina  e'
stabilita in apposito regolamento. 
    7. La Scuola puo' istituire e regolamentare forme di  tutorato  e
tirocinio,  al  fine  di   consentire   agli   allievi   la   massima
partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca  scientifica
e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento
nel mondo del lavoro.