Art. 47. Assemblea degli allievi 1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'Assemblea contribuisce alla nomina dei componenti delle commissioni paritetiche.