(Allegato A-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                       Assemblea degli allievi 
 
    1. Gli allievi dei corsi ordinari e di  perfezionamento/dottorato
costituiscono l'Assemblea degli allievi.  L'Assemblea  degli  allievi
della Scuola puo' essere convocata  anche  per  una  sola  delle  sue
componenti. Essa si riunisce e funziona in base  a  quanto  stabilito
con apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'Assemblea
contribuisce   alla   nomina   dei   componenti   delle   commissioni
paritetiche.