Art. 51. Collegio di disciplina 1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori e' esercitata, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. Il Collegio di disciplina e' presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola ed e' composto da quattro professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 3. La nomina dei componenti il Collegio di disciplina e' effettuata dal Senato accademico su proposta del Direttore; i suoi componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. E' designato anche un componente supplente per il presidente e per ognuna delle suddette categorie di docenti.