(Allegato A-art. 51)
                              Art. 51. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. La competenza disciplinare relativa ai professori di  ruolo  e
ai ricercatori e' esercitata, secondo  le  modalita'  previste  dalla
legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito  all'interno
della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera  secondo  il
principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. 
    2. Il Collegio di disciplina e' presieduto da  un  professore  di
prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola  ed  e'
composto da quattro professori di prima fascia, in  regime  di  tempo
pieno, da quattro professori di seconda fascia  in  regime  di  tempo
pieno, e da quattro ricercatori a tempo indeterminato  in  regime  di
tempo pieno. Le delibere del  Collegio  sono  assunte  a  maggioranza
assoluta dei componenti e, in caso di parita'  di  voti,  prevale  il
voto del Presidente. 
    3.  La  nomina  dei  componenti  il  Collegio  di  disciplina  e'
effettuata dal Senato accademico su proposta del  Direttore;  i  suoi
componenti  restano  in  carica  tre  anni  e   sono   immediatamente
rinnovabili per una sola volta. I componenti sono  nominati  tra  gli
appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile.  E'
designato anche un componente  supplente  per  il  presidente  e  per
ognuna delle suddette categorie di docenti.