Art. 56. Entrata in vigore 1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente. 2. Con l'entrata in vigore delle modifiche di statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.