(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                Strumenti per la ricerca scientifica 
 
    1. La Scuola  organizza  l'attivita'  di  ricerca  nelle  proprie
strutture e in strutture esterne sulla base di apposite  convenzioni.
Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca. 
    2. La Scuola promuove la partecipazione  a  progetti  di  ricerca
inerenti i propri ambiti  d'interesse,  banditi  sia  in  Italia  sia
all'estero, anche in collaborazione con  universita'  e  istituti  di
formazione e ricerca, italiani o stranieri. 
    3. La Scuola  fa  propri  i  principi  dell'accesso  aperto  alla
letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati
delle ricerche prodotte al suo interno.