Art. 8. Federazione, cooperazione internazionale e collaborazioni esterne 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, la Scuola e' federata con la Scuola superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna (di seguito Scuola Sant'Anna) e con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia (di seguito Scuola IUSS), anch'essi aventi natura di istituti universitari a ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun ateneo. 2. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola puo' decidere di recedere dalla federazione di cui al comma precedente, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Direttore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne da' comunicazione al MIUR, agli altri atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attivita' in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi federati resta in carica come previsto dal presente statuto. 3. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita', l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti. 4. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni. 5. La Scuola puo' stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri. 6. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore. 7. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonche' sottoscrivere specifici accordi di programma. 8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 240/2010 e del progetto federativo approvato con decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, nell'ambito della Federazione di cui al comma 1, la Scuola potra' attivare procedure di mobilita' di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, a istanza degli interessati.