(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
              Federazione, cooperazione internazionale 
                      e collaborazioni esterne 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della  legge  n.  240/2010,  del  decreto
ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 e del decreto  ministeriale  n.
264 del 12 maggio 2017, la Scuola e' federata con la Scuola superiore
di studi e perfezionamento Sant'Anna (di seguito Scuola Sant'Anna)  e
con l'Istituto Universitario Studi Superiori  di  Pavia  (di  seguito
Scuola IUSS), anch'essi aventi  natura  di  istituti  universitari  a
ordinamento   speciale,   ferma   restando   l'autonomia   giuridica,
scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun ateneo. 
    2. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del  Consiglio  di
amministrazione federato, la Scuola puo' decidere di  recedere  dalla
federazione di cui al comma precedente,  con  deliberazione  motivata
del Senato accademico. Il Direttore, entro trenta giorni  dalla  data
della deliberazione, ne da' comunicazione al MIUR, agli altri  atenei
federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio  di
amministrazione  federato  approva,  entro  sei  mesi,  un  programma
attuativo del recesso, tenendo conto delle attivita'  in  essere,  ed
esprime parere sulle conseguenti modifiche allo  statuto.  Fino  alla
nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei
revisori dei conti e del Nucleo  di  valutazione,  ciascuno  di  tali
Organi federati resta in carica come previsto dal presente statuto. 
    3.  La  Scuola  promuove  la  cooperazione  internazionale  nello
svolgimento delle  attivita'  formative,  scientifiche  e  culturali,
favorendo la mobilita', l'attivazione di corsi di  studio  in  lingua
straniera  e  la  partecipazione  a  progetti  e  gruppi  di  ricerca
internazionali, in particolare all'interno dell'Unione europea. A tal
fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria,
con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca
congiunti. 
    4. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni
culturali, scientifiche, universitarie  e  di  ricerca,  con  enti  e
organismi  pubblici  e  privati,  italiani  o   stranieri,   mediante
contratti, accordi e convenzioni. 
    5. La Scuola puo' stipulare contratti di insegnamento,  a  titolo
gratuito o oneroso, al fine  di  avvalersi  della  collaborazione  di
esperti di alta qualificazione scientifica o professionale,  italiani
o stranieri. 
    6. La Scuola, tramite apposite  convenzioni  con  le  istituzioni
interessate, puo' avvalersi di  docenti  di  altre  istituzioni,  con
qualifica di professore visitatore. 
    7. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per
il conseguimento dei propri fini istituzionali, la  Scuola  puo'  dar
vita o partecipare  a  fondazioni,  associazioni,  societa'  e  altre
strutture  di  diritto  pubblico  e  privato,  nonche'  sottoscrivere
specifici accordi di programma. 
    8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma  5,  della
legge n. 240/2010 e del progetto  federativo  approvato  con  decreto
ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, nell'ambito della Federazione
di cui al comma 1, la Scuola potra' attivare procedure  di  mobilita'
di professori,  ricercatori  e  personale  tecnico-amministrativo,  a
istanza degli interessati.