Art. 19. Organi della Scuola 1. Sono organi della Scuola IUSS, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) della legge 240/2010: a) il Rettore; b) il Senato accademico; c) il Consiglio di amministrazione federato; d) il Collegio dei Revisori dei Conti federato; e) il Nucleo di Valutazione federato; f) il Direttore Generale. Sono altresi' organi statutari: g) il Consiglio dei Collegi; h) l'Advisory Board.