Art. 22. Prorettori 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari della Scuola IUSS, un Prorettore Vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Prorettore Vicario dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. 2. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore puo' designare uno o piu' Prorettori Delegati, individuati tra i professori di ruolo della Scuola IUSS, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento. 3. Il Rettore puo' invitare il Prorettore Vicario ed i Prorettori Delegati a partecipare alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto.