(Allegato A-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                             Prorettori 
 
    1. Il Rettore nomina, tra  i  professori  ordinari  della  Scuola
IUSS,  un  Prorettore  Vicario,  che  lo  coadiuva  anche   assumendo
responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle
sue funzioni in caso di  impedimento  o  di  assenza.  Il  Prorettore
Vicario dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. 
    2. In relazione alle esigenze funzionali di settori di  attivita'
di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino
anche funzioni  di  rappresentanza  istituzionale,  il  Rettore  puo'
designare  uno  o  piu'  Prorettori  Delegati,  individuati   tra   i
professori di ruolo della Scuola IUSS,  incaricati  di  seguire  piu'
direttamente  i  settori  in  questione,  ferme   restando   le   sue
responsabilita' di iniziativa e di coordinamento. 
    3. Il Rettore puo' invitare il Prorettore Vicario ed i Prorettori
Delegati a  partecipare  alle  sedute  del  Senato  accademico  senza
diritto di voto.