(Allegato A-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                   Nucleo di valutazione federato 
 
    1. Il Nucleo di valutazione federato e' l'organo collegiale della
Scuola  IUSS  e  degli  altri  Atenei  federati,  che  provvede  alla
valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'
didattiche  e  di  ricerca,  verificando,  anche   mediante   analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, il  corretto  utilizzo  delle
risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della  didattica,
nonche'   l'imparzialita'   e   il   buon    andamento    dell'azione
amministrativa. 
    2. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri, di cui: 
      a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati  accademici  degli
Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della  valutazione
in ambito accademico; 
      b) tre designati, uno da ciascuno dei  Rettori/Direttore  degli
Atenei federati, tra esperti nel campo  della  valutazione  anche  in
ambito  non  accademico,  non  appartenenti  ai  ruoli  degli  Atenei
federati; tra questi i Rettori/Direttore indicano il  nominativo  con
le funzioni di Presidente; 
      c) un allievo degli Atenei federati, secondo  un  principio  di
rotazione biennale. L'allievo e' individuato con  modalita'  previste
dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato. 
    3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli  degli
Atenei federati ne' rivestire incarichi pubblici elettivi  o  cariche
in partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  ovvero  avere
rapporti continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le
predette organizzazioni, ovvero avere rivestito  simili  incarichi  o
cariche o aver avuto simili  rapporti  nei  tre  anni  precedenti  la
designazione. 
    4. Il Nucleo e' nominato dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta dei Rettori/Direttore degli  Atenei  federati,  e  resta  in
carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di
cui alla lettera c)  del  secondo  comma  dura  in  carica  due  anni
accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente,  lo  status
di allievo dell'Ateneo  federato  di  appartenenza,  ai  sensi  della
normativa per tempo vigente. Ai  componenti  del  Nucleo  si  applica
quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettere q) e r)  della  legge  n.
240/2010. 
    5. Il Nucleo opera in raccordo con gli Organismi  preposti  dalla
normativa nazionale e nel rispetto delle  peculiarita'  degli  Atenei
federati, gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari  per
il funzionamento  del  Nucleo,  nonche'  l'accesso  ai  dati  e  alle
informazioni occorrenti per l'espletamento dei  propri  compiti,  nel
rispetto della normativa in tema di riservatezza.