Art. 27. Nucleo di valutazione federato 1. Il Nucleo di valutazione federato e' l'organo collegiale della Scuola IUSS e degli altri Atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri, di cui: a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico; b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente; c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo e' individuato con modalita' previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato. 3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati ne' rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 4. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lettera c) del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'Ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettere q) e r) della legge n. 240/2010. 5. Il Nucleo opera in raccordo con gli Organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarita' degli Atenei federati, gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.