Art. 29. Consiglio dei Collegi 1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra la Scuola IUSS e Collegi universitari di cui all'art. 7, comma 2, viene istituito il Consiglio dei Collegi, con funzioni consultive e propositive del Senato Accademico. 2. Il Consiglio dei Collegi deve fornire pareri sui seguenti argomenti: a) bando e criteri di ammissione ai Corsi ordinari; b) provvedimenti di espulsione dai Corsi ordinari dei singoli Allievi; c) modifiche di Statuto; d) modifiche del regolamento generale della Scuola IUSS; f) partecipazione altri Collegi al Consiglio dei Collegi; Il Consiglio dei Collegi puo' essere consultato dal Rettore della Scuola IUSS su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di Governo. 3. Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS proposte in merito a: a) attivita' didattica; b) attivita' internazionale. 4. Il Consiglio dei Collegi e' composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei Collegi fa altresi' parte il Rettore della Scuola IUSS o un suo delegato. 5. Il Consiglio dei Collegi e' presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non puo' essere immediatamente rieletto. 6. Il Consiglio dei Collegi elegge un proprio rappresentante nel Senato accademico. 7. Il Consiglio dei Collegi propone al Senato accademico la nomina di un componente dell'Advisory Board.