(Allegato A-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                        Consiglio dei Collegi 
 
    1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra  la
Scuola IUSS e Collegi universitari di cui all'art. 7, comma 2,  viene
istituito  il  Consiglio  dei  Collegi,  con  funzioni  consultive  e
propositive del Senato Accademico. 
    2. Il Consiglio dei Collegi  deve  fornire  pareri  sui  seguenti
argomenti: 
      a) bando e criteri di ammissione ai Corsi ordinari; 
      b) provvedimenti di espulsione dai Corsi ordinari  dei  singoli
Allievi; 
      c) modifiche di Statuto; 
      d) modifiche del regolamento generale della Scuola IUSS; 
      f) partecipazione altri Collegi al Consiglio dei Collegi; 
    Il Consiglio dei Collegi puo' essere consultato dal Rettore della
Scuola IUSS su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del  giorno
delle riunioni degli organi di Governo. 
    3. Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS
proposte in merito a: 
      a) attivita' didattica; 
      b) attivita' internazionale. 
    4. Il Consiglio dei Collegi e'  composto  dal  Presidente  o  dal
Rettore di ciascuno dei Collegi universitari di merito pavesi  e  dal
Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei Collegi fa altresi' parte il
Rettore della Scuola IUSS o un suo delegato. 
    5.  Il  Consiglio  dei  Collegi  e'   presieduto   da   uno   dei
rappresentanti dei Collegi. Il Presidente dura in carica tre  anni  e
non puo' essere immediatamente rieletto. 
    6. Il Consiglio dei Collegi elegge un proprio rappresentante  nel
Senato accademico. 
    7. Il Consiglio dei  Collegi  propone  al  Senato  accademico  la
nomina di un componente dell'Advisory Board.