(Allegato A-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                               Presidi 
 
    1.  I  Presidi   rappresentano   la   struttura   accademica   di
appartenenza, ne promuovono  e  coordinano  l'attivita'  didattica  e
scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della  stessa  e
curano  l'esecuzione  delle  decisioni  del  Consiglio   di   Classe.
Convocano e presiedono  i  rispettivi  Consigli  e  riferiscono  agli
organi  di  Governo  le  proposte  e  le  indicazioni  che  da   essi
provengono. 
    2. Ciascun Preside e' eletto dal rispettivo Consiglio di  Classe,
a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i  professori  di
prima fascia o in mancanza tra i professori  di  seconda  fascia  con
regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.. 
    3. I Presidi sono nominati con decreto  del  Rettore,  durano  in
carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per
piu' di due mandati consecutivi. 
    4. Ciascun Preside, sentito il parere del  Consiglio  di  Classe,
puo' nominare un Vicepreside. 
    5. Ai Presidi puo'  essere  attribuita  un'indennita'  di  carica
determinata dal Consiglio di amministrazione.