Art. 32. Presidi 1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Classe. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di Governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono. 2. Ciascun Preside e' eletto dal rispettivo Consiglio di Classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.. 3. I Presidi sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi. 4. Ciascun Preside, sentito il parere del Consiglio di Classe, puo' nominare un Vicepreside. 5. Ai Presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.