(Allegato A-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                        Consigli della Classe 
 
    1. I Consigli di Classe sono composti da: 
      a) il Preside; 
      b) i professori di prima e di  seconda  fascia  afferenti  alla
Classe; 
      c) i professori, aggregati e su convenzione ex art. 6 comma  11
con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla Classe; 
      d) da un minimo di uno a  un  massimo  di  quattro  ricercatori
afferenti alla Classe; 
      e) da un minimo di due a un massimo di  quattro  rappresentanti
degli allievi comunque almeno corrispondenti al 15%  dei  componenti,
afferenti alla Classe, dei quali almeno un allievo del Corsi ordinari
e almeno un allievo del corso di Dottorato di ricerca. 
    Il mandato dei ricercatori di  cui  alla  lettera  d)  e'  di  un
biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera
e) e' biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle  lettere
d) ed e) e' determinato nella meta'  del  numero  dei  professori  di
prima e di seconda fascia afferenti alla Classe,  con  arrotondamento
all'unita' inferiore; tale numero viene suddiviso a meta' fra le  due
componenti,  con  attribuzione  agli  allievi  dell'eventuale  unita'
superiore alla meta'. 
    2.  Le  modalita'  di  elezione  sono  disciplinate  da  apposito
regolamento approvato dal Senato accademico. 
    3. Qualora, per  qualunque  motivo,  un  membro  eletto  venga  a
cessare o perda la qualifica prevista per  la  propria  elezione,  e'
automaticamente sostituito dal  primo  dei  non  eletti.  La  mancata
elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare  costituzione
dei Consigli delle Classi. Il quorum strutturale e' costituito  dalla
maggioranza assoluta dei componenti di cui al  primo  comma,  lettera
b). 
    4. Il Consiglio di Classe e' convocato dal Preside ogni qualvolta
ne ravvisi la necessita' o  su  richiesta  di  almeno  un  terzo  dei
componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico. Il
Preside  puo',  quando  ne  ravvisi  l'opportunita',   estendere   la
partecipazione a tutti i ricercatori afferenti alla classe. In questo
caso i ricercatori parteciperanno senza  diritto  di  voto -  esclusi
quelli di cui alla lettera d). 
    5. I Consigli di Classe svolgono le seguenti funzioni: 
      a) organizzano le attivita' didattiche; 
      b) organizzano le  attivita'  di  verifica  della  preparazione
degli allievi; 
      c)  organizzano  le  attivita'  di  ricerca  delle  varie  aree
scientifico- disciplinari afferenti alle rispettive Classi; 
      d) affidano ai professori e ai ricercatori i compiti  didattici
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento  e  il  tutorato,
tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo  della  Scuola
IUSS, secondo le modalita' definite da apposito regolamento approvato
dal Senato accademico e le deliberazioni del Senato accademico. 
    6. I Consigli di Classe emettono pareri, ove richiesti,  inerenti
l'attivita' di didattica e ricerca ed elaborano  il  programma  delle
attivita' didattiche per  ogni  anno  accademico,  trasmettendolo  al
Senato accademico per l'approvazione. 
    7. Ai Consigli di Classe spetta deliberare su: i piani di studio;
il  coordinamento  operativo  e  gestionale  dei  corsi  secondo   la
programmazione  didattica  approvata  dal   Senato   accademico;   le
richieste degli allievi di iscriversi presso  un'Universita'  diversa
da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;
le richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica  e
di partecipazione ad attivita' di studio e  di  ricerca  fuori  dalla
sede della Scuola IUSS; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi
integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS  presso
l'Universita'; l'ammissione alla discussione pubblica delle  tesi  di
Ph.D. Tutte le  deliberazioni  devono  essere  conformi  ai  principi
stabiliti  dal  Senato  accademico  e,  per   quanto   attiene   alla
compatibilita'    economico-finanziaria,     dal     Consiglio     di
amministrazione federato. 
    8. I Consigli di Classe esprimono parere al Senato accademico su:
chiamata dei  professori  di  prima  e  seconda  fascia  nonche'  dei
ricercatori    o    modifica     dell'appartenenza     ai     settori
scientifico-disciplinari; provvedimenti  relativi  alle  persone  dei
professorie dei ricercatori; stipula di  contratti  di  insegnamento;
conferimento del diploma di Ph. D. honoris causa. 
    9. Relativamente all'espressione  dei  pareri  di  cui  al  comma
precedente la composizione del Consiglio di Classe  e'  ristretta  ai
soli professori di prima fascia  per  la  proposta  di  chiamata  dei
professori di prima  fascia  e  per  i  provvedimenti  relativi  alle
persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e
seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda
fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle  persone
dei professori di seconda fascia e per la stipula  dei  contratti  di
insegnamento, ai soli professori e ricercatori  per  i  provvedimenti
relativi alle persone dei  ricercatori  e  per  il  conferimento  del
diploma di PhilosophiƦ Doctor honoris causa. 
    10. I Consigli di Classe  hanno  inoltre  funzioni  consultive  o
propositive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere
scientifico  e  didattico;  costituzione  di  centri  di  ricerca   e
laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza
di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti  linguistici
di madre lingua. 
    11. Il Preside della Classe ha facolta' di invitare alle riunioni
del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle
attivita' didattiche e di ricerca della Scuola.