Art. 33. Consigli della Classe 1. I Consigli di Classe sono composti da: a) il Preside; b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe; c) i professori, aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla Classe; d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla Classe; e) da un minimo di due a un massimo di quattro rappresentanti degli allievi comunque almeno corrispondenti al 15% dei componenti, afferenti alla Classe, dei quali almeno un allievo del Corsi ordinari e almeno un allievo del corso di Dottorato di ricerca. Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) e' di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) e' biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) e' determinato nella meta' del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe, con arrotondamento all'unita' inferiore; tale numero viene suddiviso a meta' fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unita' superiore alla meta'. 2. Le modalita' di elezione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico. 3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b). 4. Il Consiglio di Classe e' convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico. Il Preside puo', quando ne ravvisi l'opportunita', estendere la partecipazione a tutti i ricercatori afferenti alla classe. In questo caso i ricercatori parteciperanno senza diritto di voto - esclusi quelli di cui alla lettera d). 5. I Consigli di Classe svolgono le seguenti funzioni: a) organizzano le attivita' didattiche; b) organizzano le attivita' di verifica della preparazione degli allievi; c) organizzano le attivita' di ricerca delle varie aree scientifico- disciplinari afferenti alle rispettive Classi; d) affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della Scuola IUSS, secondo le modalita' definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e le deliberazioni del Senato accademico. 6. I Consigli di Classe emettono pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attivita' didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione. 7. Ai Consigli di Classe spetta deliberare su: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'Universita' diversa da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola IUSS; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS presso l'Universita'; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilita' economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato. 8. I Consigli di Classe esprimono parere al Senato accademico su: chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonche' dei ricercatori o modifica dell'appartenenza ai settori scientifico-disciplinari; provvedimenti relativi alle persone dei professorie dei ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Ph. D. honoris causa. 9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio di Classe e' ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento, ai soli professori e ricercatori per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per il conferimento del diploma di PhilosophiƦ Doctor honoris causa. 10. I Consigli di Classe hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico; costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua. 11. Il Preside della Classe ha facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attivita' didattiche e di ricerca della Scuola.