(Allegato A-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                        Dipartimenti federati 
 
    Nell'ambito della federazione, il Consiglio  di  amministrazione,
previo parere del Senato accademico, puo' istituire  anche  a  titolo
sperimentale  altre  strutture  accademiche  denominate  Dipartimenti
federati.