(Allegato A-art. 35)
                              Art. 35. 
 
              Commissione paritetica allievi e docenti 
 
    1. E' istituita la  Commissione  paritetica  allievi  e  docenti,
composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta  dal
Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione puo' articolarsi nelle
Strutture accademiche. 
    2.  La  predetta  Commissione,  come  previsto  dalla  legge   n.
240/2010,  e'  competente  a  svolgere  attivita'   di   monitoraggio
dell'offerta formativa  e  della  qualita'  della  didattica  nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti da parte  dei  professori  e
dei  ricercatori;  formula  inoltre  pareri  sull'attivazione  e   la
soppressione dei corsi di studio. 
    3. Il funzionamento della Commissione e' definito in un  apposito
regolamento approvato dal Senato accademico.