Art. 35. Commissione paritetica allievi e docenti 1. E' istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione puo' articolarsi nelle Strutture accademiche. 2. La predetta Commissione, come previsto dalla legge n. 240/2010, e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. 3. Il funzionamento della Commissione e' definito in un apposito regolamento approvato dal Senato accademico.