(Allegato A-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                   Centri di ricerca e laboratori 
 
    1. Su  proposta  del  Senato  accademico  sentito  il  competente
Consiglio di  Classe,  il  Consiglio  di  amministrazione  istituisce
centri di ricerca e laboratori, con le finalita' primarie di favorire
lo  sviluppo  della  ricerca,  coordinare  e  promuovere  l'attivita'
scientifica, integrare i percorsi didattici e di  formazione.  Centri
di ricerca  e  laboratori  sono  la  sede  principale  dell'attivita'
scientifica della Scuola IUSS e  possono  essere  attivati  anche  in
collaborazione con altri enti di ricerca e alta formazione. I  Centri
e i laboratori organizzano le  proprie  attivita'  nell'ambito  delle
Classi a cui afferiscono. Il Senato accademico puo' autorizzare anche
l'istituzione  di  unita'  di  ricerca  costituite  per  un   periodo
determinato, destinate  allo  sviluppo  di  progetti  pluriennali  in
ambiti specifici. 
    2. Centri e unita' di ricerca sono soggette a verifica e conferma
periodica da parte  del  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
Senato accademico. 
    3. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali  centri  e
laboratori sono disciplinati con apposito regolamento  approvato  dal
Consiglio di amministrazione.