Art. 37. Centri di ricerca e laboratori 1. Su proposta del Senato accademico sentito il competente Consiglio di Classe, il Consiglio di amministrazione istituisce centri di ricerca e laboratori, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione. Centri di ricerca e laboratori sono la sede principale dell'attivita' scientifica della Scuola IUSS e possono essere attivati anche in collaborazione con altri enti di ricerca e alta formazione. I Centri e i laboratori organizzano le proprie attivita' nell'ambito delle Classi a cui afferiscono. Il Senato accademico puo' autorizzare anche l'istituzione di unita' di ricerca costituite per un periodo determinato, destinate allo sviluppo di progetti pluriennali in ambiti specifici. 2. Centri e unita' di ricerca sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 3. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.