(Allegato A-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                           Corsi Ordinari 
 
    1. I Corsi ordinari hanno la  stessa  durata  dei  corrispondenti
corsi di laurea, di laurea magistrale  o  di  laurea  a  ciclo  unico
attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritti gli  allievi
dei Corsi ordinari stessi. 
    2. I Corsi ordinari hanno la finalita' di arricchire  e  ampliare
il percorso formativo  seguito  dagli  allievi  in  Universita'.  Gli
insegnamenti dei Corsi  ordinari  possono  svilupparsi  negli  ambiti
disciplinari  delle  scienze  umane,  delle  scienze  sociali,  delle
scienze biomediche, delle scienze  naturali  e  matematiche  e  delle
scienze e tecnologie. 
    3. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola IUSS  avviene  per
concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito. 
    4. Il regolamento didattico disciplina  la  programmazione  degli
impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto  livello
dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso  l'Ateneo  cui
sono iscritti ed alle attivita' formative interne della Scuola IUSS. 
    5.  I  diplomi  di  licenza  costituiscono  titolo   di   merito,
valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello
organizzati dalla Scuola IUSS. 
    6. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni di Collegi
universitari. Le deroghe a  questo  principio  sono  specificate  nel
regolamento didattico della Scuola IUSS.