Art. 40. Corsi Ordinari 1. I Corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Universita' presso le quali sono iscritti gli allievi dei Corsi ordinari stessi. 2. I Corsi ordinari hanno la finalita' di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in Universita'. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie. 3. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola IUSS avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito. 4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Ateneo cui sono iscritti ed alle attivita' formative interne della Scuola IUSS. 5. I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dalla Scuola IUSS. 6. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni di Collegi universitari. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico della Scuola IUSS.