(Allegato A-art. 41)
                              Art. 41. 
 
   Premi di studio e agevolazioni agli allievi dei Corsi ordinari 
 
    1. La Scuola IUSS, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e  34
della Costituzione della Repubblica  italiana,  opera  affinche'  sia
costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed
affinche' l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati.  In
quest'ottica la Scuola IUSS auspica e si adopera  a  raggiungere  una
condizione di piena gratuita' degli  studi  universitari  dei  propri
allievi dei Corsi ordinari. 
    2.  Gli  allievi  dei  Corsi  ordinari,   subordinatamente   alle
disponibilita' di bilancio, usufruiscono  di  un  contributo  il  cui
ammontare e' fissato dal Consiglio di amministrazione. Il  contributo
ovvero altre forme di agevolazioni sono destinati al rimborso  totale
o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto
dagli allievi ai Collegi di appartenenza. 
    3. Il contributo di cui al comma precedente e' soggetto, ai  fini
fiscali, alla vigente normativa di agevolazione in materia  di  borse
di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.