Art. 41. Premi di studio e agevolazioni agli allievi dei Corsi ordinari 1. La Scuola IUSS, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana, opera affinche' sia costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed affinche' l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati. In quest'ottica la Scuola IUSS auspica e si adopera a raggiungere una condizione di piena gratuita' degli studi universitari dei propri allievi dei Corsi ordinari. 2. Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, usufruiscono di un contributo il cui ammontare e' fissato dal Consiglio di amministrazione. Il contributo ovvero altre forme di agevolazioni sono destinati al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza. 3. Il contributo di cui al comma precedente e' soggetto, ai fini fiscali, alla vigente normativa di agevolazione in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.