(Allegato A-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                    Corsi di Dottorato di ricerca 
 
    1. I corsi di Dottorato  di  ricerca  sono  destinati  a  formare
giovani   ricercatori   in   una   prospettiva   internazionale    ed
interdisciplinare,  offrendo  loro  opportunita'  di  approfondimento
teorico  e  metodologico  implementato  in  esperienze   di   ricerca
avanzata. 
    2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni.  A  conclusione
dei corsi, la Scuola IUSS conferisce il titolo di  dott.  di  ricerca
(Ph.D.) 
    3. I corsi di Dottorato possono essere svolti dalla  Scuola  IUSS
in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o  consorzi
con soggetti pubblici o  privati,  che  svolgono  attivita'  ricerca,
italiani o stranieri con la possibilita' di  conferimento  di  titoli
multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati. 
    4. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione
scientifico didattica degli stessi, il passaggio degli  allievi  agli
anni successivi e le modalita' di ammissione alla  discussione  della
tesi per il conseguimento del titolo.