(Allegato A-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                         Ph.D. honoris causa 
 
    1. La Scuola IUSS  puo'  conferire  il  diploma  di  «Philosophiæ
Doctor  honoris  causa»  (Ph.  D.)  a  persone  di  chiara  fama.  La
deliberazione  relativa  e'  assunta  dal  Senato  accademico   nella
composizione ristretta ai professori di prima e  di  seconda  fascia,
previa proposta del Consiglio di Classe  di  riferimento;  essa  deve
essere adottata con la maggioranza dei due  terzi  dei  componenti  e
approvata dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.