Art. 47. Ph.D. honoris causa 1. La Scuola IUSS puo' conferire il diploma di «Philosophiæ Doctor honoris causa» (Ph. D.) a persone di chiara fama. La deliberazione relativa e' assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio di Classe di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.