Art. 52. Personale/Organico 1. La Scuola IUSS determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente. 2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter-accademica e con gli enti di ricerca e gli Atenei federati. La Scuola IUSS si avvale anche di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola IUSS in materia. 3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, la Scuola IUSS puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalita' previste dalla legge.