(Allegato A-art. 52)
                              Art. 52. 
 
                         Personale/Organico 
 
    1. La Scuola IUSS determina  gli  organici  dei  professori,  dei
ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico  e  amministrativo
con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente. 
    2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la  Scuola
IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in  regime
di  doppia  affiliazione  e  di   tutte   le   forme   di   mobilita'
inter-accademica e con gli enti di ricerca e gli Atenei federati.  La
Scuola IUSS si  avvale  anche  di  docenti  ed  esperti,  italiani  o
stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a  prestare
la propria opera per specifiche attivita' di ricerca o  insegnamento,
secondo quanto definito dalla normativa in vigore e  dai  regolamenti
della Scuola IUSS in materia. 
    3. Per garantire i servizi amministrativi,  tecnici  e  logistici
necessari, la Scuola IUSS  puo'  avvalersi  anche  di  collaborazioni
esterne con modalita' previste dalla legge.