(Allegato A-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti e i titolari di incarico di  livello  dirigenziale
attuano,  per  la  parte  di  rispettiva  competenza  e  secondo  gli
indirizzi del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi
accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle  strutture
loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di  cui
rimangono responsabili. 
    2. Gli incarichi per  le  funzioni  dirigenziali  possono  essere
attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso  la  Scuola  IUSS,
anche con contratto a tempo determinato a soggetti di  particolare  e
comprovata  qualificazione  professionale  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'art.  19  del  decreto  legislativo  n.  165/2001.  Gli
incarichi  hanno  durata  non  superiore  a  quattro  anni   e   sono
rinnovabili. 
    3. La revoca degli incarichi e' disposta con  atto  motivato  del
direttore generale, previa contestazione agli interessati, per  gravi
irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti. 
    4. Il Consiglio di amministrazione, nel  rispetto  dei  contratti
collettivi  previsti  per  le   aree   dirigenziali,   definisce   il
trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.