Art. 53. Dirigenti 1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo gli indirizzi del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili. 2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola IUSS, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili. 3. La revoca degli incarichi e' disposta con atto motivato del direttore generale, previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti. 4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.