Art. 57. Comitato Unico di Garanzia 1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing. 2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere. Il Presidente del Comitato e' designato dal Senato accademico della Scuola IUSS ed i componenti rimangono in carica quattro anni, l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono definite con apposito regolamento interno. 5. I Presidenti dei Comitato Unico di Garanzia delle Scuole federate possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attivita' di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ogni tipo.