(Allegato A-art. 57)
                              Art. 57. 
 
                     Comitato Unico di Garanzia 
 
    1. Il Comitato Unico di Garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a  garantire
un ambiente di lavoro improntato  al  benessere  organizzativo  e  al
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica,
morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing. 
    2. Il Comitato ha composizione paritetica ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari  numero  di
rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra  il  personale  docente,
ricercatore e  tecnico-amministrativo,  in  modo  da  assicurare  nel
complesso la presenza paritaria di genere. Il Presidente del Comitato
e' designato dal Senato accademico della Scuola IUSS ed i  componenti
rimangono in carica quattro anni, l'incarico  puo'  essere  rinnovato
una sola volta. 
    3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei
gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da  due
rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca  e  gli  allievi.
Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei
lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire  l'effettiva
parita'.  Affronta  tematiche  delle  pari  opportunita'  a  tutti  i
livelli, coinvolgendo la componente  studentesca  e  il  personale  a
tempo indeterminato e determinato. 
    4. Le modalita' di funzionamento del Comitato Unico  di  Garanzia
sono definite con apposito regolamento interno. 
    5. I Presidenti dei  Comitato  Unico  di  Garanzia  delle  Scuole
federate possono concordare azioni positive  di  interesse  comune  e
specifiche attivita' di  formazione  volte  alla  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ogni tipo.