(Allegato A-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                       Collaborazioni esterne 
 
    1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la  Scuola
IUSS puo' attivare collaborazioni con soggetti  pubblici  e  privati,
italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni. 
    2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali  al  conseguimento
dei propri fini istituzionali la Scuola IUSS, nei  limiti  e  con  le
modalita'  consentite  dalla  normativa  vigente,  puo'   dar   vita,
partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, societa' o altre
strutture associative di diritto pubblico o privato. 
    3. Il personale della Scuola IUSS potra' essere assegnato a  tali
strutture a seguito di manifestazione di disponibilita'.