Art. 9. Collaborazioni esterne 1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS puo' attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni. 2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola IUSS, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto pubblico o privato. 3. Il personale della Scuola IUSS potra' essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilita'.