Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 concernente gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, 181, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera n) il punto e' sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; b) all'art. 4, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) limitatamente agli aiuti a finalita' regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso».