Art. 2 
 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
               dello sviluppo economico 9 giugno 2015 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9  giugno  2015
concernente gli interventi di cui alla legge  15  maggio  1989,  181,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera n)  il  punto  e'
sostituito dal punto e virgola e  dopo  la  medesima  lettera  n)  e'
aggiunta la seguente: «n-bis)  «delocalizzazione»:  il  trasferimento
della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno
stabilimento  situato  in  una  parte  contraente  dell'accordo   SEE
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte  contraente  dell'accordo   SEE   in   cui   viene   effettuato
l'investimento  sovvenzionato  (stabilimento  sovvenzionato).  Vi  e'
trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e
in quello sovvenzionato  serve  almeno  parzialmente  per  le  stesse
finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo  di
clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita'
o  attivita'  analoga  in  uno  degli   stabilimenti   iniziali   del
beneficiario nel SEE»; 
    b) all'art. 4,  comma  1,  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: «e) limitatamente agli aiuti  a  finalita'  regionale,  non
aver effettuato  nei  due  anni  precedenti  la  presentazione  della
domanda  una  delocalizzazione  verso  l'unita'  produttiva   oggetto
dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla  delocalizzazione
nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso».