Art. 3 
 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
              dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  13  febbraio
2014 concernente agevolazioni per le aree di  crisi  della  Campania,
come  successivamente  modificato  e  integrato,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera h)  il  punto  e'
sostituito dal punto e virgola e  dopo  la  medesima  lettera  h)  e'
aggiunta la seguente: «h-bis)  «delocalizzazione»:  il  trasferimento
della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno
stabilimento  situato  in  una  parte  contraente  dell'accordo   SEE
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte  contraente  dell'accordo   SEE   in   cui   viene   effettuato
l'investimento  sovvenzionato  (stabilimento  sovvenzionato).  Vi  e'
trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e
in quello sovvenzionato  serve  almeno  parzialmente  per  le  stesse
finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo  di
clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita'
o  attivita'  analoga  in  uno  degli   stabilimenti   iniziali   del
beneficiario nel SEE»; 
    b) all'art. 4,  comma  1,  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «i)  non  aver  effettuato  nei  due  anni  precedenti  la
presentazione  della  domanda  una  delocalizzazione  verso  l'unita'
produttiva oggetto dell'investimento e  impegnarsi  a  non  procedere
alla  delocalizzazione  nei  due  anni  successivi  al  completamento
dell'investimento stesso».