Art. 4 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano  alle
domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2018 
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