Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 21